Interdizione perpetua dai pubblici uffici: facciamo un po’ di chiarezza

In relazione alle condanne odierne questa pena accessoria viene sospesa dal momento che è stata disposta la sospensione condizionale della pena.
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Nella sentenza per otto degli imputati nel processo d’appello di Torino, sui costi della politica il giudice ha disposto come pena accessoria anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici

Parliamo di Anacleto Benin e Massimo Lattanzi del PDL, Raimondo Donzel, Carmela Fontana e Gianni Rigo del PD, Dario Comé e Marco Vierin di Stella Alpina e Alberto Zucchi del PdL

Ma cosa produce nel concreto questa pena? Che conseguenze genera per chi ne è condannato? L’interdizione dai pubblici uffici, che può essere temporanea o perpetua, è prevista dall’art. 28 del codice penale. Priva il condannato di tutta una serie di diritti e ne determina l’ineleggibilità, così come il diritto al voto o alla possibilità di ricoprire cariche pubbliche.

Nel caso specifico ovvero in relazioni alle condanne odierne, però, questa pena accessoria, come previsto dall’art. 166 sempre del codice penale, viene sospesa dal momento che è stata disposta la sospensione condizionale della pena. Pertanto anche l’interdizione dai pubblici uffici non è applicata.

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