Inchiesta Longarini, Gerardo Cuomo può tornare a detenere armi

Il divieto era scattato, nei confronti del titolare del “Caseificio Valdostano”, possessore di una pistola detenuta legalmente, per il coinvolgimento nel procedimento penale per concorso in induzione pubblica a dare o promettere utilità.
Cronaca

L'imprenditore alimentare Gerardo Cuomo può tornare a detenere armi, in particolare una pistola di cui era possessore e che teneva legalmente in casa. Lo ha stabilito, con una sentenza pubblicata oggi, venerdì 26 (ma l'udienza è dello scorso 10 gennaio), il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, accogliendo il ricorso del 54enne, titolare del “Caseificio Valdostano”, ed annullando quindi il decreto emanato l'8 maggio 2017 del Presidente della Regione, nelle sue funzioni prefettizie, che sanciva il divieto.

La misura era stata proposta dall'autorità di Polizia (assieme al provvedimento regionale, il ricorso depositato dall'avvocato Andrea Gino Giunti per l'imprenditore impugnava infatti anche una nota del Questore del 13 febbraio 2017) a seguito del coinvolgimento di Cuomo – arrestato assieme all'allora procuratore capo facente funzione Pasquale Longarini il 30 gennaio dello scorso anno – nel procedimento penale della Procura di Milano per concorso in induzione pubblica a dare o promettere utilità.

A quanto si apprende dalla sentenza del TAR, oltre ad essere proprietario di una pistola (ritiratagli quando è stato sottoposto a fermo), Cuomo “in passato era anche titolare di porto d'armi, ma alla scadenza non ne ha chiesto il rinnovo”. Il decreto del Presidente della Regione stabiliva l'interdizione osservando che all'imprenditore, benché non accusato “di reato contro le persone o il patrimonio”, vengono contestati fatti che denotano “una fattispecie delittuosa caratterizzata da una pressione psicologica volta a comprimere la libera autodeterminazione altrui e a incidere sulle regole di buona convivenza civile”. Addebiti ritenuti “sufficienti a incrinare l’immagine di affidabilità del soggetto e a metterne in luce la pericolosità sociale”.

A giudizio delle autorità di Polizia, uno dei motivi addotti da Cuomo nella memoria depositata nell'ambito del procedimento al Tar a sostegno della rimozione del divieto impostogli, cioè il fatto che “la sua abitazione è stata oggetto di due tentativi di intrusione di malintenzionati”, è in second'ordine a fronte “del pericolo di abuso delle armi, tenuto altresì conto che i cittadini, al fine di proteggersi, oltre a poter contare sulle forze di polizia, possono ricorrere a mezzi di difesa passiva o ai servizi di soggetti privati operanti nel campo della sicurezza”.

Valutazioni totalmente respinte dall'imprenditore con il ricorso presentato al Tribunale amministrativo, rilevando che il fatto contestatogli “non è in alcun modo sintomatico della possibilità di abuso di armi dato che esso non è in alcun modo connesso” alle stesse o “all’uso della violenza”. Oltretutto, considerato che il procedimento a carico di Cuomo è ancora in corso, con le accuse pertanto da definire, quand'anche esse risultassero provate – ha sostenuto il legale che lo assiste – comunque non dimostrerebbero “un’indole violenta o predisposta all’uso della violenza”.

Il ricorso faceva poi leva sul fatto che la “pressione psicologica” di cui parla il provvedimento di interdizione, seppure “fosse stata esercitata – comunque sarebbe stata posta in essere da un terzo”. Il riferimento è al magistrato Longarini, che stando alle indagini dei pm meneghini avrebbe “intercesso”, attraverso una telefonata, affinché l'imprenditore finito inizialmente ai “domiciliari” assieme a lui ottenesse una fornitura alimentare (da qui l'ipotesi accusatoria di induzione in concorso).

Una visione che i giudici amministrativi condividono, in particolare “in ordine alla insufficiente istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato”. “Il ricorrente – si legge nella sentenza – è sottoposto al procedimento penale, ma non è stato condannato, dato che esso è ancora pendente, e che la condotta delittuosa oggetto di imputazione non è stata da lui direttamente posta in essere”. In pratica, scrivono i magistrati Andrea Migliozzi, Davide Soricelli e Silvia Cattaneo “la 'pressione psicologica', quand’anche vi sia stata, non è stata esercitata dal ricorrente ma dal suo presunto concorrente, che avrebbe a tal fine abusato della sua qualità di pubblico ufficiale”.

Inoltre, il fatto contestato “non è connesso all’uso delle armi” e “obiettivamente non può essere considerato di per sé indicativo o sintomatico di una personalità violenta o di un carattere instabile o impulsivo”. Pertanto, “la possibilità di porlo a fondamento di un provvedimento di divieto di detenzione” richiede l’indicazione di “particolari contingenze” di cui “non v’è traccia nel provvedimento” impugnato. Lo stesso “in definitiva, fa derivare il divieto dalla mera sottoposizione del ricorrente al procedimento penale citato sulla base di argomentazioni essenzialmente giuridiche e di carattere generale, salvo il riferimento alla 'pressione psicologica' e alla sua attitudine 'a comprimere la libera autodeterminazione altrui e a incidere sulle regole di buona convivenza civile'”. 

“Va però ribadito – conclude la sentenza – che la 'pressione psicologica' – quand’anche il processo si concludesse con la condanna di entrambi gli imputati – non è stata direttamente esercitata dal ricorrente ma dal suo concorrente e che a tal fine quest’ultimo non ha fatto ricorso a violenza o minaccia ma piuttosto abusato di una sua qualità personale”. Insomma, Gerardo Cuomo, che nel mentre è stato implicato anche in un'altra indagine, della Procura di Aosta, legata ad episodi di corruzione in Valle, vede il suo ricorso accolto, perché “il reato si inserisce in un contesto al quale sono effettivamente estranei non soltanto l’abuso di armi ma anche comportamenti violenti direttamente attribuibili al ricorrente”.

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