Il Consiglio di Stato accoglie l’appello della Regione: legittimi i contributi teatrali 2003

L’atto era stato oggetto del ricorso di una compagnia, poi accolto dal TAR della Valle d’Aosta. La Regione si è quindi rivolta al Consiglio di Stato, sostenendo che la sentenza di primo grado eccedesse le competenze della magistratura amministrativa.
Cronaca

Tredici anni dopo, a quattro giorni dal Natale, quasi come un dono sotto l’abete, arriva il pronunciamento dei giudici del Consiglio di Stato. Il piano di ripartizione dei contributi previsti dalla legge regionale per il sostegno alle compagnie teatrali locali, deliberato dalla Giunta regionale relativamente al 2003, “stoppato” dal Tribunale Amministrativo Regionale tre anni dopo a seguito di un ricorso, è legittimo.

Ad impugnare dinanzi al Tar l’atto dell’Amministrazione, era stata la società “Atamas-Aosta teatro”. I giudici amministrativi, nel 2006, ne avevano accolto l'istanza, rilevando che “alla compagnia teatrale ricorrente – non solo la più antica in Valle d’Aosta, ma anche la più richiesta dal pubblico – non è stato ingiustificatamente riconosciuto alcun contributo per quanto concerne i risultati artistici raggiunti”.

“L’Amministrazione – era la tesi esposta in sentenza – non attribuendo alcun punteggio, non avrebbe considerato i due spettacoli programmati dalla compagnia: uno di nuova produzione (“Clown”), il cui allestimento è stato rinviato per impedimenti di carattere personale; il secondo spettacolo (“Strega la strega”), costituente un riallestimento”.

La Regione si era dunque rivolta al Consiglio di Stato, sostenendo che “il giudizio tecnico discrezionale sulla qualità della produzione artistica della Compagnia” è “ordinariamente sottratto al sindacato di legittimità, ad eccezione di macroscopici vizi di illogicità manifesta che qui non ricorrerebbero”. In sostanza, ha asserito l’Amministrazione, la magistratura amministrativa non è titolata ad andare oltre la valutazione di legittimità degli atti impugnati.

Un’obiezione che la quinta sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto fondata, giacché “il parere espresso sulla compagnia Atamas elenca discorsivamente le ragioni” dell’attribuzione di un “punteggio pari a 0” e “tali giudizi sono espressione della discrezionalità riservata alla Commissione” incaricata di valutare l’assegnazione dei contributi. Pertanto, continua la sentenza, “siccome non sono in essi ravvisabili valutazioni irragionevoli, arbitrarie o affette da illogicità manifeste, sfuggono alla cognizione di legittimità del giudice amministrativo”.

L’appello della Regione viene quindi accolto, con la sentenza di primo grado riformata, respingendo così il ricorso originario di “Atamas”. Non le arriveranno quindi contributi per il 2003, ma non le toccherà nemmeno il conto del doppio grado di guidizio: la sentenza le compensa.

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