Il Tar annulla la nomina di Rubbo a Direttore generale dell’Usl

I magistrati amministrativi hanno accolto, con una sentenza pubblicata oggi, mercoledì 14 febbraio, il ricorso presentato da uno degli esclusi dalla scelta operata dalla Giunta regionale per il posto di top manager della sanità.
Igor Rubbo
Cronaca

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta “decapita” l’Azienda Usl. I magistrati amministrativi, accogliendo parzialmente il ricorso di uno degli esclusi dalla scelta operata dalla Giunta regionale per il posto di Direttore generale dell’Unità Sanitaria Locale, hanno infatti annullato, con una sentenza pubblicata oggi, mercoledì 14 febbraio, gli atti chiave della nomina. Si tratta del decreto del Presidente della Regione del giugno 2017, con cui veniva nominato l’attuale direttore Igor Rubbo, nonché delle deliberazioni dell'Esecutivo, all'epoca guidato da Pierluigi Marquis, immediatamente precedenti, di approvazione del contratto di lavoro del dirigente e di designazione del 49enne aostano al vertice dell’azienda sanitaria.

I provvedimenti impugnati dal ricorrente, secondo i magistrati Andrea Migliozzi, Davide Soricelli e Silvia Cattaneo, sono “affetti dai vizi di eccesso di potere e violazione di legge per difetto di motivazione e di violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità” e risultano pertanto “illegittimi e vanno perciò annullati”. La sentenza dichiara inoltre inammissibile il ricorso nella parte in cui richiedeva di annullare anche la delibera della Giunta, dell’aprile 2017, con cui era stato approvato il nuovo elenco degli idonei alla nomina di direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.

A presentare il ricorso, assistito dall’avvocato aostano Elena Nelva Stellio, era stato Gianluca Peschi, originario di Erba (Como), che rientrava tra le diciannove persone individuate come adeguate a rivestire l’incarico. Il ricorrente lamentava “l’illegittimità dei provvedimenti impugnati poiché il ruolo svolto nel procedimento di nomina” da Igor Rubbo sarebbe stato “incompatibile con la successiva nomina di questi”, giacché, nella sua allora veste di Coordinatore regionale del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali, avrebbe presenziato a due “colloqui conoscitivi” tenutisi nell’aprile 2017 “dall’Assessore regionale alla sanità con candidati inclusi nell’elenco regionale degli idonei” ed altresì “posto delle domande ai concorrenti”.

Inoltre, secondo il ricorso, Rubbo, nello stesso mese dei colloqui, “sarebbe intervenuto alla riunione della commissione consiliare permanente” competente in fatto di Servizi sociali e sanità, presentando una relazione sui “futuri obiettivi del direttore generale dell’azienda sanitaria regionale” ed “esprimendo avviso contrario all'audizione dei candidati idonei alla nomina di direttore generale dell'Usl da parte della commissione consiliare”. Pertanto, per Peschi, “avrebbe quindi svolto un ruolo di consulente ausiliario per la scelta del nominando, incompatibile con la sua successiva nomina”.

Un “profilo di doglianza” che i giudici del Tar ritengono fondato, perché la partecipazione ai colloqui con i candidati “è stata ammessa dalla stessa difesa dell’Amministrazione regionale” (costituitasi in giudizio, come lo stesso Rubbo) nel caso del primo incontro e “non contestata” nell’altro. “Parimenti provata” – afferma la sentenza – è la partecipazione dell’attuale Direttore generale alla seduta della Commissione consiliare. Elementi che, si legge ancora, “attestano, quantomeno, lo svolgimento di funzioni ausiliarie all’assessore alla sanità nel procedimento di nomina” e che “vanno ad inficiare la legittimità del provvedimento” con cui Rubbo è stato “successivamente individuato quale direttore generale dell’Azienda Usl”.

“La presenza, ai colloqui degli aspiranti direttori generali con l’assessore alla sanità e ad una seduta in cui veniva discussa la possibilità di un’audizione dei candidati, di un soggetto che mirava ad ottenere il medesimo incarico, – scrivono i magistrati amministrativi – si pone, invero – e a prescindere dalla concreta incidenza che possa avere avuto sulla scelta finale della Giunta Regionale – in palese contrasto con i principi di trasparenza e imparzialità che governano l’agire della pubblica amministrazione, anche nell’adozione di atti discrezionali di alta amministrazione”.

Secondo gli estensori della sentenza, l’Amministrazione regionale “allorché, ragionevolmente, ha avvertito la necessità di effettuare dei colloqui al fine di conoscere i candidati inseriti nell’elenco e di scegliere ponderatamente tra di essi quello più idoneo a ricoprire l’incarico di direttore generale”, avrebbe dovuto assicurarne lo svolgimento imparziale e trasparente. Inoltre, i giudici del TAR rilevano come i tre atti di cui hanno disposto l’annullamento non indichino “alcuna ragione del perché la scelta è ricaduta” su Igor Rubbo, limitandosi – in particolare, la delibera di designazione della Giunta – a recepirne “pedissequamente l’idoneità”, giacché inserito nell’elenco precedentemente approvato.

Al riguardo, i magistrati amministrativi osservano che un “provvedimento di nomina, anche fiduciaria” non può “legittimamente prescindere da un corredo motivazionale che renda conto della ragione della scelta operata”, evidenziando “la maggior rispondenza del candidato prescelto rispetto alle caratteristiche dell’incarico ed ai compiti che esso comporta, pena, in caso contrario, lo sconfinamento nell’arbitrio”. Infondata è, invece, la richiesta del ricorrente di risarcimento dei danni subiti per non essere stato nominato Direttore generale, “patrimoniali – per i mancati stipendi percepiti – curriculari e d’immagine”. L’annullamento della deliberazione di adozione dell’elenco idonei è infine stata respinta dal collegio giudicante perché la materia dell’atto lo fa rientrare tra le competenze del tribunale ordinario.

Su questo aspetto va tuttavia osservato che un’eventuale nuova nomina (procedura che la Regione potrebbe percorrere in alternativa ad una richiesta urgente al Consiglio di Stato di sospensiva della decisione del Tar, in vista di discutere nel merito l’appello alla sentenza odierna) dovrà avvenire pescando dal neo-composto (è in vigore da alcuni giorni) elenco nazionale, elaborato dal Ministero della Sanità, in assenza del quale le regioni avevano avuto la possibilità di formare delle graduatorie locali.

Sulla nomina di Igor Rubbo alla carica di Direttore generale dell’Usl della Valle d’Aosta, accertamenti erano stati avviati anche dalla Procura della Repubblica, a seguito dell’esposto di uno degli altri diciotto candidati ritenuti idonei. L’attività d’indagine era stata affidata, dal pubblico ministero Luca Ceccanti, alla Guardia di finanza, che in merito aveva compiuto acquisizioni documentali negli uffici della Regione e dell’Usl.

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