Dopo 13 anni la Cassazione riapre la causa civile sulla morte di un operaio a Saint-Christophe

L’incidente si era verificato l’8 maggio 2003. Claudio Pavese, 36 anni di Aosta, era morto precipitando da sei metri di altezza. Il nuovo esame riguarderà la responsabilità del datore di lavoro dell’uomo: accertata in primo grado, ma esclusa nel secondo.
Cronaca

A distanza di tredici anni dai fatti, la Cassazione riapre la causa civile di lavoro sull’incidente che causò il decesso di Claudio Pavese, operaio 36enne residente ad Aosta. Con la sentenza conseguente all’udienza dello scorso 5 luglio, pubblicata venerdì 28 ottobre, i giudici della Suprema Corte hanno infatti disposto di cassare il verdetto pronunciato nel 2010 dai magistrati d’appello di Torino, chiamati ora “ad un nuovo esame degli elementi probatori”.

Pavese, l’8 maggio 2003, era impegnato a gettare del cemento, in un cantiere a Saint-Christophe, quando un movimento improvviso del tubo dell’autobetoniera che stava scaricando il calcestruzzo lo aveva fatto cadere dall’impalcatura e precipitare a terra da circa sei metri di altezza. Nel terribile volo, il lavoratore aveva riportato lesioni interne e un trauma cranico, a causa dei quali era morto il giorno dopo, in ospedale. 

Il giudizio civile al Tribunale di Aosta si era concluso con l’accertamento della responsabilità di Elio Piccini di Saint-Pierre, proprietario dell’autobetoniera ed ai suoi comandi al momento dell’incidente. Secondo il giudice, Piccini “era tenuto alla regolare manutenzione” del mezzo e “proprio il difetto di essa era stato all'origine della caduta improvvisa del braccio dell’autopompa”. Nel procedimento era stato coinvolto anche Attilio Riccardi, datore di lavoro della vittima, ritenuto corresponsabile dell’infortunio, “seppure per una quota percentuale limitata al 20%”. 

Sia Piccini che Riccardi avevano proposto ricorso incidentale contro la decisione alla Corte d’Appello di Torino, che ha deciso in merito con sentenza depositata il 7 giugno 2010. I magistrati di secondo grado avevano respinto l’opposizione del proprietario dell’autobetoniera, ritenendo la sua posizione effettivamente quella acclarata ad Aosta, mentre si erano pronunciati a favore di quella del datore di lavoro, adducendo che “non fosse rilevante la problematica dei carichi sospesi, non rientrando in tale categoria né il braccio dell'autopompa, né il materiale”. Sulla sentenza di Aosta era giunto anche il ricorso principale degli eredi, parzialmente accolto dalla Corte d’Appello, elevando “il risarcimento ad euro 150.000 per ciascuno”.

Il verdetto di secondo grado è stato impugnato nuovamente nel 2011 dalla famiglia dell’operaio, affidandosi a tre motivi di censura. Due di questi sono stati ritenuti fondati dai giudici della Cassazione, che hanno sottolineato come “la sentenza impugnata, nell'escludere qualsiasi responsabilità del datore di lavoro (e nello statuire di conseguenza la piena ed esclusiva responsabilità del Piccini, quale proprietario e addetto alla manovra del mezzo), non ha tenuto in considerazione l'articolato insieme di previsioni e cautele” riguardanti il caso “di contratto d’appalto od opera”.

Sulla base di tali disposizioni, si legge ancora nell’atto della Suprema Corte, “il datore di lavoro, ove risulti committente di tutto o di parte del processo produttivo, non può esimersi, sotto un primo profilo, da una verifica attenta e concreta dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore o del prestatore d'opera". Quest'ultima "deve comprendere una valutazione di adeguatezza attuale dei requisiti tecnico-materiali, incluso il controllo delle eventuali macchine da impiegare nell’attività”.

Quanto basta per cassare la sentenza impugnata e rinviare alla Corte di appello di Torino “in diversa composizione”, che dovrà “procedere a nuovo esame del materiale probatorio”, attenendosi al principio di diritto per cui “l’esternalizzazione in tutto o in parte del processo produttivo non esclude che il datore di lavoro possa essere ritenuto responsabile dell'evento, ove egli non dia prova di avere adeguatamente verificato l'idoneità tecnico-professionale del soggetto cui l'opera è affidata e di avere concorso alla prevenzione del rischio specifico implicato nella realizzazione della medesima”, anche attraverso l’informazione dei lavoratori addetti.

Dalla morte di Claudio Pavese era scaturito anche un procedimento penale, chiusosi ad Aosta l’11 luglio 2005 in udienza preliminare, dinanzi al giudice Ferdinando Buatier de Mongeot. In tale sede, Elio Piccini aveva patteggiato otto mesi di reclusione con i benefici di legge, mentre Attilio Riccardi ed Ettore Montrosset (quest’ultimo, impresario che aveva fornito il calcestruzzo) erano stati prosciolti. Ben diversi, invece, i tempi della vertenza civile.

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