Strisce blu, niente multa per chi sosta oltre l’orario pagato

"Che succede se, lasciando l’auto in una zona di sosta a pagamento (regolata dalle cosiddette strisce blu), si arriva in ritardo di qualche minuto rispetto alla scadenza del ticket e, nel frattempo, viene elevata una multa?"
I lettori di Aostasera, Società

Che succede se, lasciando l’auto in una zona di sosta a pagamento (regolata dalle cosiddette strisce blu), si arriva in ritardo di qualche minuto rispetto alla scadenza del ticket e, nel frattempo, viene elevata una multa? Esiste un tempo di tolleranza in cui il vigile può “evitare” di procedere alla contravvenzione? La legge non prevede un margine di tempo “franco” tra l’acquisto di un ticket e l’altro. In buona sostanza, allo scadere dell’ultimo minuto di sosta coperto dal pagamento e indicato sul talloncino, l’automobilista è tenuto a spostare il mezzo o ad acquistare un nuovo biglietto. In assenza di ciò, potrebbe scattare una multa da 25 euro, ma in realtà non essendoci una norma in questione le multe sono illegittime. Al momento non esiste una normativa specifica in materia. Lo aveva dichiarato già nel 2007 il ministro dell’Interno ed è stato ribadito dal ministero dei Trasporti lo scorso anno. Il codice della strada non prevede norme in tal senso. Chi non paga il rinnovo del ticket per le aree di sosta a pagamento, le cosiddette strisce blu, non è soggetto ad alcuna sanzione poiché non esiste normativa di livello primario (legge, decreto legge, decreto legislativo) che stabilisca la conseguenza di tale omissione. Il codice della strada prescrive solo che al momento del parcheggio – e quindi al primo pagamento – il ticket va esposto in modo visibile in modo da consentire i dovuti controlli. Ma nulla dice in merito al rinnovo dello stesso ticket, una volta scaduto il primo. Alcune sentenze dei giudici di pace hanno riconosciuto l’inesistenza di questa normativa. Del resto nel nostro ordinamento vige il principio di legalità secondo cui le sanzioni amministrative e le pene per i reati non possono essere comminate se non sono espressamente previste da una legge specifica. Nel caso concreto è vietato applicare l’unica norma che sarebbe possibile applicare, e cioè quella prevista qualora non venga pagato il ticket per il parcheggio. L’anno scorso il ministero dei Trasporti è intervenuto perché sollecitato dalle prefetture. Le sue parole sono state chiare: dal momento che il Parlamento non ha ancora colmato questo vuoto normativo, sarebbero dovuti intervenire gli enti locali tramite regolamento comunale. Questo è una fonte normativa inferiore rispetto alla legge, ma pur sempre vincolante per i cittadini. I Comuni, quindi, avrebbero potuto stabilire le modalità di gestione degli spazi a pagamento e risolvere così la lacuna normativa; non avendolo fatto (almeno in gran parte) le multe continuano ad essere nulle. Ad oggi la stragrande maggioranza dei Comuni non ha emesso ordinanza e questo significa che i Comuni che vogliono recuperare i soldi delle sanzioni dovrebbero richiedere al tribunale un decreto ingiuntivo. Ma anche questa è una strada poco praticabile perché è necessaria una prova scritta. In tal caso sarebbe necessario che un pubblico ufficiale, vale a dire il vigile urbano, dichiari su un atto pubblico la circostanza della presenza dell’auto sulle strisce blu, senza ticket. Ma sappiamo bene che molte di queste multe vengono comminate dagli ausiliari del traffico che non sono pubblici ufficiali. Dunque sarebbe necessaria in questi casi una causa ordinaria, con tanto di citazione, tempi e costi antieconomici rispetto al valore della multa.

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